Visto che ci sono molte persone che ciclicamente chiedono lumi
sull'argomento e altrettante che volonterosamente forniscono risposte,
ho ritenuto utile fare un riassunto tagliaincollando risposte, normativa
e altro.
DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO NEO NOMINATI:
si autocertifica TUTTO tranne il certificato medico.
Per un' aiuto su cosa dichiarare e per la modulistica si veda nella guida (alle pagine 34-36) scaricabile da uno dei seguenti link:
www.orizzontescuola.it/articoli3/Guida_immissioni_in_ruolo...
www.professioneinsegnante.it/2008/07/Guida_immissioni_in_ruolo...
Certificato medico:
è sufficiente quello del medico curante
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot21992_07.shtml
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot18329_07.shtml
DOCENTI A TEMPO DETERMINATO:
DOCUMENTAZIONE DI RITO (tranne certificazione medica)
-contratti a tempo determinato conferiti sia da GE che da GI:
NON va presentata in quanto e' GIA' stata presentata/autocertificata
nella domanda di inclusione/aggiornamento delle relative
graduatorie.
CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO
- nomina da GE : va presentato solo al primo incarico a tempo
determinato, poi mai piu' (fino a che non si entrera' in ruolo).
Vale anche retroattivamente: se si e' presentato il certificato
negli anni precedenti per una nomina da Graduatoria (allora)
Permanente, non lo si deve ripresentare.
- nomina da GI : va presentato una volta ad ogni rinnovo delle
graduatorie al primo incarico a dempo determinato.
- per il futuro si prevede che verra' tolto del tutto l'obbligo di
presentazione di tale certificato . Nel frattempo in via transitoria
l'amministrazione accetta che tale certificato sia rilasciato
dal medico di base (personale/ di famiglia... non mi ricordo piu'
come si chiama adesso...).
- per le supplenze NON C'E' PIU' IL TERMINE DI 30 GIORNI per la
presentazione del certificato. La norma attuale recita :" IN TEMPI
BREVI" senza specificare un termine.
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
DM 13 Giugno 2007
In particolare art. 9 comma 4:
Le operazioni di cui al comma 1 [n.d.r. si riferisce alle Graduatorie di
Istituto] sono improntate, anche con riguardo all'onere di
documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di
trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria
di idoneità all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo
di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo
rapporto di lavoro.
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm130607.shtml
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CM 65/2003 (in particolare punto C):
C) INDICAZIONI DI CARATTERE COMUNE
I modelli dei contratti individuali, riportati nella sezione G, sono
stati modificati rispetto al precedente anno scolastico per tenere conto
delle variazioni normative introdotte dal CCNL sottoscritto in data 24
luglio 2003. In particolare:
È stato eliminato l'obbligo di presentazione della documentazione
di rito, in quanto la medesima è sostituita dalle dichiarazioni
sottoscritte dall'interessato all'atto della presentazione della domanda
di iscrizione nella graduatoria permanente o d'istituto, resa secondo le
disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa", ed in modo particolare dagli articoli 46
(dichiarazioni sostitutive di certificazioni), 71 (modalità dei
controlli), 72 (responsabilità dei controlli), 76 (norme penali).
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/cm65_03.shtml
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NOTA prot. 3361 del 25 Settembre 2003
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/prot3361_03.shtml
Oggetto: Assunzioni a tempo determinato personale docente,
educativo ed A.T.A. Certificazione dell'idoneità fisica all'impiego
Si fa seguito alla Circolare Ministeriale n.65, prot.DGPSA/U1/840, del
29 luglio 2003 per fornire, anche in relazione ai quesiti pervenuti,
alcuni chiarimenti sul punto "C) Indicazioni di carattere generale", in
materia di certificazioni di idoneità all'impiego.
Al riguardo, atteso che, ai sensi dell'art.49 del D.P.R.445/2000, tale
attestazione non può essere sostituita da documento diverso dal
certificato medico, si ritiene opportuno precisare che:
1.
Il personale incluso nelle graduatorie provinciali permanenti
produce il certificato medico di idoneità fisica all'impiego all'atto
della stipula del primo contratto individuale di lavoro; la validità di
tale certificazione viene meno solo per effetto di attribuzione di
contratto a tempo indeterminato, in occasione del quale la
certificazione dovrà essere riprodotta.
2.
Analogamente, il personale incluso nelle graduatorie di circolo e
di istituto di seconda e terza fascia produce il certificato medico di
idoneità fisica all'impiego all'atto della stipula del primo contratto
individuale di lavoro; considerato, tuttavia, che le predette
graduatorie hanno validità triennale, tali certificazioni andranno
riprodotte, con il medesimo criterio, in occasione di ogni rinnovo delle
graduatorie medesime.
All'atto della stipula di contratti di lavoro successivi al primo,
l'interessato dovrà, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
445/2000, rendere nota, all'istituzione scolastica contraente, la sede
scolastica presso la quale è stata prodotta la certificazione in parola.
Le predette disposizioni trovano, ovviamente, applicazione anche nei
riguardi di coloro che, all'atto delle presenti istruzioni, abbiano già
prodotto detta certificazione in anni scolastici precedenti.
Resta invariato quanto previsto dagli artt.43 e 71 del D.P.R. 445/2000
per quanto riguarda le modalità dei controlli nonché dall'art.76
relativo alle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi.
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NOTA PROT. 18329 del 25 settembre 2007
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot18329_07.shtml
1) CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'IMPIEGO E DOCUMENTAZIONE DI RITO
Già nella nota n. 15551 del 31 luglio 2007 si faceva presente che è in corso di perfezionamento un disegno di legge che prevede l'abrogazione dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro, salvo l'obbligo derivante dal D.lvo 626/94 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. In considerazione di quanto sopra, e preso atto che già alcune Regioni (Umbria , Liguria , Lombardia , Friuli), con propria legge hanno abolito la competenza delle AA.SS.LL. al rilascio della suddetta certificazione, si ritiene che, nelle more di una normativa che chiarisca se, e quali organismi, debbano eventualmente attestare l'idoneità all'impiego, i contratti possano esplicare la loro efficacia anche con la presentazione di una certificazione rilasciata dal proprio medico curante o dal medico di base. Rispetto alla presentazione dei documenti di rito, si richiamano le istruzioni impartite con C.M. 65 del 29 luglio 2003, punto C.