08/08/2008 11:48 |
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| | | Post: 90 | Registrato il: 16/03/2004
| Utente Junior | | OFFLINE | |
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1) LA RINUNCIA AD UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE O L’ASSENZA ALLA CONVOCAZIONE COMPORTANO LA
PERDITA DELLA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE SUPPLENZE SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD
ESAURIMENTO PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO.
2) LA MANCATA ASSUNZIONE DI SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE, ATTUATASI ANCHE MEDIANTE LA
PRESENTAZIONE DI APPOSITA DELEGA, COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE
SUPPLENZE, SIA SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CHE DI QUELLE DI CIRCOLO ED
ISTITUTO, PER IL MEDESIMO INSEGNAMENTO.
3) L’ABBANDONO DEL SERVIZIO COMPORTA LA PERDITA DELLA POSSIBILITA’ DI CONSEGUIRE SUPPLENZE,
SIA SULLA BASE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO CHE DI QUELLE DI CIRCOLO ED ISTITUTO, PER
TUTTE LE GRADUATORIE D’INSEGNAMENTO.
P.S. tutte le sanzioni sono riferite al singolo anno scolastico in cui avviene la rinuncia/abbandono. [Modificato da ziaAngelina 22/08/2008 19:53] |
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21/08/2008 18:02 |
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Vuol dire che la mia ragazza che lo scorso anno ha rifiutato il posto a TD non può accettarne uno quest'anno?
Lo scorso anno al provveditorato ci avevano garantito che sarebbe stato solo per lo stesso anno e non per quelli successivi.
Mi sapete dare qualche chiarimento?
Grazie!!! |
22/08/2008 15:22 |
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| | | Post: 2.632 | Registrato il: 03/08/2007
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Giorgio, 21/08/2008 18.02:
Vuol dire che la mia ragazza che lo scorso anno ha rifiutato il posto a TD non può accettarne uno quest'anno?
Lo scorso anno al provveditorato ci avevano garantito che sarebbe stato solo per lo stesso anno e non per quelli successivi.
Mi sapete dare qualche chiarimento?
Grazie!!!
si parla del singolo anno scolastico:
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot12510_08.shtml
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi a tutto l’anno scolastico di riferimento, prevedono: ......... |
22/08/2008 17:21 |
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[POSTQUOTE][QUOTE:85173209=donatella_ricalzone, 22/08/2008 15.22]
si parla del singolo anno scolastico:
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot12510_08.shtml
Per le sanzioni connesse al mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro nel conferimento delle supplenze a livello provinciale trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art.8 del nuovo Regolamento che, al riguardo, con effetti relativi[G] a tutto l’anno scolastico di riferimento[/G], prevedono: .........[/QUOTE][/POSTQUOTE]
Grazie per la risposta!
Giorgio. |
22/08/2008 21:19 |
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Ciao. ho visto che la scuola dove ho insegnato lo scorso anno non è tra le disponibilità. io sono sicura che la cattedra è libera perchè ho parlato con i responsabili della scuola.
Posso, il giorno delle convocazioni fare presente questa cosa e rifiutare l'incarico finchè non sbuca quella???? |
25/08/2008 15:19 |
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Scusate la domanda forse ingenua, ma perchè tra le disponibilità del csa non compaiono cattedre che sono invece disponibili? |
25/08/2008 18:22 |
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Non ho preso la specializzazione con il DM 21 DEL 9 FEBBRAIO 2005, l'ho presa con il DM 20/2/2002 art. 14 comma 2 legge 5/2/1992 n. 104 800 ore conseguita il 18/2/2008 sono obbligato ad accettare sul sostegno? perché vorrei accettare sulla mia classe di concorso, ti ringrazio se mi rispondi con urgenza. |
13/09/2008 01:20 |
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Chiedo aggiornamenti in merito, poichè voglio rinunciare a supplenza annuale di csa causa disgusto che mi deriva dal dovere essere attivo in una scuola che non condivido più. Ho preso servizio 1 settembre e lavorato fino ad oggi; quali sono le modalità di rinuncia, ossia, cosa devo fare e a chi comunicarlo.Grazie |
24/09/2008 20:23 |
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Per favore qualcuno può rispondermi? Vorrei indicazioni in merito, o almeno sapere se c'è un sistema per avere un periodo distasi anche non retribuito che mi faccia andare via da quest'incubo quotidiano che non sono più in grado di sostenere. |
24/09/2008 23:21 |
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| | | Post: 2.839 | Registrato il: 03/08/2007
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blumare, 24/09/2008 20.23:
Per favore qualcuno può rispondermi? Vorrei indicazioni in merito, o almeno sapere se c'è un sistema per avere un periodo distasi anche non retribuito che mi faccia andare via da quest'incubo quotidiano che non sono più in grado di sostenere.
www.orizzontescuola.it/lalla/content-31.html
Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio:
l'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U., approvato con DPR n. 3 del 10.1.1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata a domanda dal dirigente scolastico al personale docente con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con 4 anni di anzianità, sia a quelli sprovvisti, ai docenti assunti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. (comma 1 art. 18 CCNL 24.7.2003). Il docente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del DPR n. 297 del 1994 (comma 2 art. 18). Il docente è collocato in aspettativa a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa (comma 3 art. 18). L'aspettativa per motivi di famiglia legittima l'assenza dal servizio solo quando sia preventivamente accordata, la semplice presentazione della domanda non autorizza il docente ad allontanarsi dal servizio. Il dirigente deve prendere la decisione entro un mese dalla data di presentazione della domanda. Qualora entro tale termine il dirigente non abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad accoglimento dell'istanza. Perché si formi il silenzio rifiuto, nei confronti del quale è possibile esperire ricorso avanti al giudice del lavoro, è necessaria la messa in mora dell'amministrazione, mediante diffida a provvedere entro un certo limite, notificata con ufficiale giudiziario. Per l'aspettativa per motivi di studio e di ricerca si richiama la C.M. n. 301 del 1996 con la quale è stato chiarito che nell'espressione motivi di studio e di ricerca deve essere compresa qualunque situazione meritevole di apprezzamento e tutela, in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all'attività di istituto, della preparazione professionale del docente. L'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita invece, a periodi spezzettati non può superare in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal docente. Nel suddetto periodo tutte le aspettative fruite per motivi di famiglia, studio e ricerca si sommano agli effetti della determinazione della durata massima dell'aspettativa anche se intervallate da un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi. Se alla scadenza del periodo massimo di aspettativa il docente non si presenta in servizio deve essere considerato assente ingiustificato. Il docente che abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa può ottenere per motivi di particolare gravità, un ulteriore periodo di aspettativa, della durata massima di 6 mesi. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia interrompe l'anzianità di servizio, pertanto non si computa ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché ai fini del compimento del periodo di prova o dell'anno di formazione, della maturazione delle ferie e delle festività soppresse. I periodi di aspettativa per motivi di famiglia se successivi al 31.12.1996 possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a domanda, dagli interessati. Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.
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28/09/2008 21:25 |
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in caso di dimissioni dall'incarico annuale, è necessario un termine di preavviso? se si, di quanti giorni?
oppure è possibile l'abbandono dell'incarico il giorno stesso della comunicazione delle dimissioni?
mi dite, per favore, la normativa di riferimento?
grazie |
29/09/2008 19:21 |
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| | | Post: 2.870 | Registrato il: 03/08/2007
| Utente Veteran | | OFFLINE |
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Re: dimissioni e preavviso sossioc, 28/09/2008 21.25:
in caso di dimissioni dall'incarico annuale, è necessario un termine di preavviso? se si, di quanti giorni?
oppure è possibile l'abbandono dell'incarico il giorno stesso della comunicazione delle dimissioni?
mi dite, per favore, la normativa di riferimento?
grazie
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm130607.shtml
ARTICOLO 8
(Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:
Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
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29/09/2008 22:10 |
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Donatella, ti ringrazio per avermi messo in evidenza le sanzioni in caso di abbandono del servizio;
ma, quello che volevo sapere è se, in caso di abbandono, è previsto un preavviso da dare un certo numero di giorni prima (in caso affermativo, di quanti giorni?)
oppure, non è previsto nessun preavviso; dunque è possibile l'abbandono del servizio il giorno stesso in cui vengono comunicate le dimissioni?
Inoltre, non si viene più chiamati per l'anno di riferimento, ma il punteggio accumulato fino a quel punto viene riconosciuto, giusto?
grazie
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30/09/2008 21:35 |
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| | | Post: 2.875 | Registrato il: 03/08/2007
| Utente Veteran | | OFFLINE |
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sossioc, 29/09/2008 22.10:
Donatella, ti ringrazio per avermi messo in evidenza le sanzioni in caso di abbandono del servizio;
ma, quello che volevo sapere è se, in caso di abbandono, è previsto un preavviso da dare un certo numero di giorni prima (in caso affermativo, di quanti giorni?)
oppure, non è previsto nessun preavviso; dunque è possibile l'abbandono del servizio il giorno stesso in cui vengono comunicate le dimissioni?
Inoltre, non si viene più chiamati per l'anno di riferimento, ma il punteggio accumulato fino a quel punto viene riconosciuto, giusto?
grazie
Per quanto ne so:
non è previsto preavviso.
Il punteggio accumulato fino a quel momento è valido. |
01/10/2008 21:52 |
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[POSTQUOTE][QUOTE:86649528=donatella_ricalzone, 30/09/2008 21.35]
Per quanto ne so:
non è previsto preavviso.
Il punteggio accumulato fino a quel momento è valido.[/QUOTE][/POSTQUOTE]
grazie Donatella |
04/10/2008 14:23 |
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[POSTQUOTE][QUOTE:86692954=sossioc, 01/10/2008 21.52]
grazie Donatella[/QUOTE][/POSTQUOTE]
Scusa Donatella.
Volevo dimettermi dall'incarico annuale avuto 2 settimane fa a Roma perchè ho la possibilità di svolgere a partire dal 21 ottobre un tirocinio della durata di 6 mesi presso un'altra amministrazione pubblica (agenzia entrate); forse ci sono anche possibilità di assunzione, ma non è sicuro. Dimettendomi, rischierei di non accumulare punteggio necessario per un eventuale incarico l'anno prossimo; se va male anche nell'agenzia entrate, mi troverei a spasso l'anno prossimo.
Secondo te è possibile richiedere aspettativa?
navigando su internet ho trovato questo:
NOVITA' NUOVO CCNL 2002/05
"Il dipendente può essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova."
Secondo te, si può fare?
grazie
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04/10/2008 15:35 |
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[POSTQUOTE][QUOTE:86796554=sossioc, 04/10/2008 14.23]
Scusa Donatella.
Volevo dimettermi dall'incarico annuale avuto 2 settimane fa a Roma perchè ho la possibilità di svolgere a partire dal 21 ottobre un tirocinio della durata di 6 mesi presso un'altra amministrazione pubblica (agenzia entrate); forse ci sono anche possibilità di assunzione, ma non è sicuro. Dimettendomi, rischierei di non accumulare punteggio necessario per un eventuale incarico l'anno prossimo; se va male anche nell'agenzia entrate, mi troverei a spasso l'anno prossimo.
Secondo te è possibile richiedere aspettativa?
navigando su internet ho trovato questo:
NOVITA' NUOVO CCNL 2002/05
"Il dipendente può essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova."
Secondo te, si può fare?
grazie
Inoltre, se posso chiedere ed ottenere l'aspettativa, durante tale periodo continuo ad accumulare punteggio?
grazie
[/QUOTE][/POSTQUOTE]
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04/10/2008 16:03 |
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[POSTQUOTE][QUOTE:86799839=sossioc, 04/10/2008 15.35]
[/QUOTE][/POSTQUOTE]
Donatella, scusa se ti continuo a scrivere, ma sono un pò in ansia...
Riguardo le sanzioni in caso di dimissioni che tu stessa mi hai indicato; in relazione al mio caso, è possibile che non si applicano tali sanzioni?
infatti, come ti ho detto io abbandonerei perchè ho la possibilità di fare un tirocinio di 6 mesi fino al 21 aprile 2009, presso l'agenzia delle entrate, con eventuale possibilità di assunzione.
Tale caso potrebbe benissimo considerarsi un "giustificato motivo" così come previsto dal comma 4 art. 8 del regolamento supplenze (D.M. del 13 giugno 2007):
"4.Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola."
Per favore, mi dai una risposta
grazie mille |
05/10/2008 13:45 |
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| | | Post: 2.903 | Registrato il: 03/08/2007
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Puoi chiedere l'aspetativa.
Poiché è senza assegni non avrai il punteggio.
Se riprenderai servizio ad aprile potrai recuperare qualche punto.
www.gildains.it/contratto07/CCNL_SCUOLA_2006-9.pdf
ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO
DETERMINATO
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. |
06/10/2008 19:03 |
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[POSTQUOTE][QUOTE:86824865=donatella_ricalzone, 05/10/2008 13.45]Puoi chiedere l'aspetativa.
Poiché è senza assegni non avrai il punteggio.
Se riprenderai servizio ad aprile potrai recuperare qualche punto.
www.gildains.it/contratto07/CCNL_SCUOLA_2006-9.pdf
ART.19 - FERIE, PERMESSI ED ASSENZE DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO
DETERMINATO
8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.[/QUOTE][/POSTQUOTE]
grazie Donatella per avere
ridotto la mia ansia a livelli accettabili |
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