Luigi Levita
00sabato 15 maggio 2004 13:03
Di seguito la motivazione con la quale il TAR Brescia ha respinto la prima richiesta di sospensiva di un ricorrente che lamentava l'incostituzionalità della legge di ordinamento giudiziario, nella parte in cui esonera dai quiz i diplomati SSPL: Buona lettura!
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Udito il relatore Ref. GIANLUCA MORRI e uditi, altresì, i difensori delle parti;
Rilevato e considerato, ad un sommario esame:
- che la questione principale fatta valere con l'odierno ricorso riguarda, sotto diversi profili, la prova preliminare di cui all'art.123-bis del RD n. 12 del 1941, aggiunto dall'art. 2, del D.Lgs. 17.11.1997, n. 398 (poi abrogato dall'art. 9, della L. 13.2.2001, n. 48), prevista nel concorso per esami a 380 posti per uditore giudiziario bandito con Decreto ministeriale 28.2.2004;
- che, detti profili riguardano, in primo luogo, la mancata esclusione dalla stessa anche dei Magistrati onorari di tribunale, degli Avvocati e degli abilitati all'esercizio della professione forense nonché, sotto altro aspetto, la conformità della prova stessa con l’ordinamento costituzionale;
- che entrambe le prospettazioni paiono, all’esame sommario proprio della tutela cautelare, manifestamente infondate in ordine alle dedotte censure di anticostituzionalità;
- che con riferimento alla mancata esclusione dalla prova preliminare dei Magistrati onorari di tribunale, degli Avvocati e degli abilitati all'esercizio della professione, non pare corretto il termine di confronto, individuato dai ricorrenti, nei soggetti in possesso della specializzazione per professioni forensi, atteso che il Legislatore ha esonerato detta categoria per evidenti finalità incentivanti e promozionali di dette scuole, nell’ottica di valorizzazione dell’attività formativa universitaria e post universitaria, e non invece, come dedotto in ricorso, per premiare una maggiore professionalità rispetto alle categorie di cui sopra;
- che, sotto il diverso aspetto della conformità della prova preliminare con l’ordinamento costituzionale, pare esente da censure la volontà del Legislatore di individuare nella stessa uno strumento di semplificazione dell’azione amministrativa volta alla selezione dei magistrati, i cui risvolti negativi potrebbero attenere, semmai, alle modalità pratiche di organizzazione e di svolgimento della medesima;
- che, in ordine al decimo motivo di censura, nella parte in cui evidenzia l'inidoneità del DM 19.10.2001 alla reviviscenza della prova preliminare per l'odierno concorso, il Collegio rileva che tale decreto, in relazione al quadro normativo originariamente previsto dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 48 del 2001, disponeva l'espletamento di detta prova in relazione alla circostanza “che i tempi occorrenti per dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 125 quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 non possono che essere, in relazione alle predette attività, estremamente lunghi e, di conseguenza, incompatibili con la necessità di coprire in tempi brevi le gravi carenze nell'organico della magistratura”;
- che anche le successive modifiche al citato art. 18 comma 1, ad opera, rispettivamente, dell'art. 19 comma 2 della Legge 28.12.2001, n. 448 e dell'art. 12 del DL 25.10.2002, n. 236, conv., con modificazioni, in Legge 27.12.2002 n. 284, che hanno mutato sia le modalità operative per l'espletamento dei relativi concorsi della c.d. fase transitoria (da 3 concorsi banditi con un unico decreto a 3 concorsi da bandire con autonomi provvedimenti) sia i tempi di riferimento della fase stessa (prima due e poi tre anni dalla data di entrata in vigore della citata Legge n. 48 del 2001), non possono ritenersi idonee per dubitare della legittimità della prova pratica qualora non sussistano, di fatto, le condizioni organizzative per attivare efficacemente il meccanismo dei correttori esterni;
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034 nonché l’art. 36 del RD 17.8.1907 n. 642;
P.Q.M.
respinge la suindicata istanza cautelare.
La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.