SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 7 NOVEMBRE 2007, N. 23150
Durante il periodo di preavviso di licenziamento il rapporto di lavoro prosegue e permangono tutti gli effetti del contratto, verificandosi invece l'immediata cessazione del rapporto quando intervenga tra le parti un accordo in proposito, anche manifestato per fatti concludenti, come nel caso di accettazione senza riserve da parte del lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso (v. più di recente, oltre a Cass. 29 luglio 1999 n. 8256, Cass. 29 maggio 1999
n. 5284, Cass. 30 agosto 2004 n. 17334, Cass. 23 luglio 2004 n. 13883, Cass. 8 maggio 2004 n. 8797, Cass. 21 novembre 2001 n. 14646).
L'esistenza del consenso tramite l'accettazione dell'indennità sostitutiva del preavviso costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.