Licenziamento

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cicolex
00venerdì 31 ottobre 2003 08:20
La Cassazione, dopo avere stabilito che la sussistenza di una giusta causa di licenziamento deve essere valutata di norma, e sicuramente quando si fa valere una responsabilità disciplinare del lavoratore, sulla base sia degli elementi soggettivi che di quelli oggettivi del fatto, ha stabilito un interessante pincipio di diritto: il giudice davanti a cui sia impugnato un licenziamento disciplinare intimato per giusta causa a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore con l'imputazione di gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto, deve accertare l'effettiva sussistenza di fatti, riconducibili alla contestazione, idonei ad evidenziare, per i loro profili oggettivi e soggettivi, l'adeguato fondamento di una sanzione disciplinare espulsiva, mentre non può ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore e di una ritenuta incidenza di quest'ultimo sul rapporto fiduciario e sull'immagine dell'azienda. (Cassazione - Sezione Lavoro, Sentenza 10 settembre 2003, n.13294: Licenziamento per giusta causa - Rinvio a giudizio del lavoratore - Esame profili oggettivi e soggettivi che giustifichino la sanzione disciplinare espulsiva - Necessità).
marco panaro
00martedì 20 novembre 2007 15:52
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, SENTENZA 7 NOVEMBRE 2007, N. 23150
Durante il periodo di preavviso di licenziamento il rapporto di lavoro prosegue e permangono tutti gli effetti del contratto, verificandosi invece l'immediata cessazione del rapporto quando intervenga tra le parti un accordo in proposito, anche manifestato per fatti concludenti, come nel caso di accettazione senza riserve da parte del lavoratore dell'indennità sostitutiva del preavviso (v. più di recente, oltre a Cass. 29 luglio 1999 n. 8256, Cass. 29 maggio 1999
n. 5284, Cass. 30 agosto 2004 n. 17334, Cass. 23 luglio 2004 n. 13883, Cass. 8 maggio 2004 n. 8797, Cass. 21 novembre 2001 n. 14646).
L'esistenza del consenso tramite l'accettazione dell'indennità sostitutiva del preavviso costituisce accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
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