Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez.I 11/6/2004 n. 9403
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 5682/04 R.G. proposto da L’Edera s.r.l. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato Fabio Orefice ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Giustiniano n. 136, presso lo studio dell’Avvocato Fabio Orefice;
c o n t r o
Comune di Sant’Agata dei Goti in persona del Commissario Straordinario p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Abbate ed elettivamente domiciliato in Napoli, vico Acitillo n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Enrico Ferrante Donatone;
nonché nei confronti di
Ditta individuale Acampora Nunzia, rappresentata e difesa dall’Avvocato Oreste Viola ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Toledo n. 156, presso lo studio Soprano;
per l’annullamento, previa sospensione
a) Della determinazione del Segretario Generale del Comune di Sant’Agata dei Goti n. 18 del 23.2.2004, recante aggiudicazione definitiva del pubblico incanto relativo al contratto di “ Appalto Biennale del Servizio di Pulizia degli uffici di pertinenza del Comune di Sant’Agata dei Goti” alla ditta Acampora Nunzia;
b) Della proposta di determina n. 66 del 23.2.2004 a firma del responsabile del procedimento dell’Area Funzionale Tecnica Manutentiva ;
c) del verbale di gara n. 3 del 18.2.2004 con il quale la Commissione di gara ha disposto l’esclusione dalla gara della società L’Edera s.r.l. ritenendo che “il risultato finale della giustificazione (riepilogativo dell’offerta) evidenzia la non giustificazione dell’offerta”;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso, collegato, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compreso per quanto di ragione: 1) il verbale di gara n. 2 del 301.2004 nella parte in cui reca la decisione del Presidente della Commissione di gara assunta in pari data relativa alla richiesta di giustificazione dell’offerta “per l’autonomo potere discrezionale di apprezzamento dell’offerta” anche alla ditta ricorrente; 2) il verbale di gara n. 1 del 19 dicembre 2003;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente all’aggiudicazione della gara ed al risarcimento dei danni in caso di mancata aggiudicazione;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 19.5.2004 gli Avvocati di cui verbale di udienza;
Visto l’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;
Rilevato che:
- la società ricorrente partecipava alla gara di appalto indetta dal Comune di Sant’Agata dei Goti per l’affidamento biennale del servizio di pulizia degli uffici di pertinenza comunale;
- il bando prevedeva, ai fini dell’aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo a base d’asta che veniva fissato in €/mq 0,94, per un importo complessivo stimato di €69.936,00; inoltre, quanto alla presentazione di eventuali offerte anomale, la lex specialis di gara richiamava espressamente la disciplina di cui all’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157;
- la ricorrente presentava la propria offerta giungendo terza classificata con un ribasso del 31,00%;, alle spalle rispettivamente della società Splendente s.r.l. con il 44,50%) della Delta Puliedil con il 33,97%, offerte queste ultime che, tuttavia risultavano anomale in quanto eccedenti la soglia di anomalia fissata al 31,77%
- La Commissione, dopo avere richiesto le giustificazioni alla prima ed alla seconda classificata ed averle respinte, invece di aggiudicare la gara alla ricorrente, che aveva presentato la migliore offerta inferiore alla soglia di anomalia, decideva di sottoporre a verifica anche quest’ultima, così come anche le offerte della ditte giunte quarta e quinta in graduatoria e ciò in base ad un proprio autonomo potere discrezionale di apprezzamento;
- Tuttavia, mentre l’offerta della ricorrente, seppur ritenuta supportata da elementi di sostegno ritenuti di grande valenza e capacità di analisi, veniva esclusa, in quanto non era stato giustificato il prezzo offerto ma uno di importo superiore, le giustificazioni addotte dalla ditta Acampora Nunzia – precedente affidataria del servizio – venivano ritenute idonee a supportare la congruità della sua offerta, di talchè l’aggiudicazione della gara veniva disposta in favore di quest’ultima concorrente;
Rilevato ancora che:
- avverso il provvedimento con cui si era ritenuto di procedere alla verifica della sua offerta, contro quello di ricusazione delle giustificazioni rese ed ancora nei confronti della determinazione di aggiudicazione della gara in favore della controinteressata proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la società L’Edera s.r.l. chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, nonché avanzando istanza per il risarcimento dei danni subiti;
Rilevava la ricorrente che:
- non poteva consentirsi alla Amministrazione di sottoporre a verifica di congruità offerte che non fossero per definizione anomale, ossia di importo inferiore alla relativa soglia, secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157; diversamente opinando, si consentirebbe alla stazione appaltante di stravolgere il sistema di aggiudicazione prescelto nel bando attraverso un’indiscriminata sottoposizione a verifica di offerte che la legge considera invece presuntivamente serie ed affidabili;
- il bando di gara aveva espressamente richiamato l’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, con ciò introducendo la disciplina tipica delle offerte anomale che avrebbe dovuto costituire oggetto di puntuale applicazione da parte della stazione appaltante;
- l’Amministrazione aveva violato i criteri e la sequenza del procedimento di gara che imponevano l’aggiudicazione secondo il sistema del prezzo più basso, né aveva adeguatamente giustificato tale modo di procedere;
- contestava altresì il giudizio di anomalia operato dalla Commissione, rilevando di non avere potuto eseguire un calcolo esatto della superficie oggetto del contratto, atteso che questa, per espressa previsione capitolare, sarebbe stata definita in contraddittorio solo successivamente all’aggiudicazione: ciò aveva finito per creare incertezza circa i dati su cui elaborare le giustificazioni, finendo altresì per avvantaggiare (con consequenziale violazione del principio della par condicio) l’aggiudicataria che, essendo precedente affidataria del servizio, era a conoscenza delle superfici effettive su cui questo si sarebbe svolto, trovandosi, quindi, nelle condizioni di meglio calibrare le proprie giustificazioni;
Rilevato che si costituivano in giudizio il Comune di Sant’Agata dei Goti e la controinteressata Ditta Acampora Nunzia che concludevano per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;
Visto che:
- ricorrono i presupposti per una definizione in forma semplificata della presente controversia ai sensi dell’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205;
Considerato che il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto:
- è possibile che l’Amministrazione, in linea di principio, decida di sottoporre a verifica anche offerte che non superino la soglia di anomalia; pertanto, mentre la suddetta verifica assume natura obbligatoria per le offerte anomale “per definizione”, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 17.3.1995 n. 157, nell’ipotesi di offerte matematicamente non anomale, la relativa decisione assume natura tecnico discrezionale, riconducibile al potere dell’Amministrazione appaltante di accertare la congruità di una proposta contrattuale a cui sia connesso l’impiego di risorse pubbliche e l’esigenza di tendere all’ottimizzazione della prestazione richiesta (Consiglio di Stato III Sezione 5.3.1998 n. 196; T.A.R. Campania I Sezione 30.5.2000 n. 1715; T.A.R. Lazio Roma II Sezione 6.3.2002 n. 1749; T.A.R. Sardegna 20.11.2002 n. 1593; T.A.R. Lombardia Milano 18.3.2002 n. 1134);
- tuttavia, è indubbio che la possibilità di esercitare un tale potere discrezionale, mentre assume senz’altro rilievo nella prospettiva di tutela dell’interesse pubblico contrattuale, risente dell’esigenza di una puntuale motivazione, in quanto rischierebbe di tradursi in uno stravolgimento dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, e ciò attraverso un eventuale ingiustificato ricorso al sistema della verifica di offerte per definizione non anomale con il solo effetto di estrometterle dalla gara;
- ne consegue che il ricorso a tale potere – senza dubbio di carattere eccezionale –deve essere approfonditamente motivato e ciò sia in ordine alle esigenze che ne abbiano determinato l’esercizio, sia in merito alle eventuali ragioni che abbiano indotto l’organo di gara a ricusare giustificazioni ritenute non idonee o comunque non attendibili;
- nel caso di specie, appare che la Commissione di gara abbia proceduto alla verifica di congruità delle offerte risultate inferiori alla soglia di anomalia, senza che tale scelta sia stata confortata dalla benché minima giustificazione motivazionale, risolvendosi, pertanto, in un’immotivata alterazione del criterio di aggiudicazione della gara, con consequenziale estromissione, di fatto, della società ricorrente, che pur aveva presentato un’offerta definibile come non anomala;-
Rilevato che dalle considerazioni che il ricorso deve essere accolto, con consequenziale annullamento degli atti del procedimento, a partire da quello di sottoposizione a verifica di anomalia delle offerte non anomale fino all’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata;
Considerato che, allo stato, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, dovendosi attendere le successive determinazioni dell’Amministrazione esecutive della presente decisione in riferimento alla rinnovazione delle operazioni di gara oggetto di annullamento;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione
- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla gli atti del procedimento di gara, a partire dalla sottoposizione a verifica dell’offerta della ricorrente fino all’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata;
- respinge la domanda risarcitoria;
- condanna il Comune di Sant’Agata dei Goti al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente che si liquidano in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), compensando le spese nei confronti della ditta controinteressata;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19.5.2004 dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Arcangelo Monaciliuni Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
[Modificato da marco panaro 22/06/2004 14.27]