eccezioni preliminari

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marco panaro
00venerdì 19 gennaio 2007 10:13
Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 7377 del 13-12-2006

Ritiene il Collegio che quando il ricorso di primo grado è respinto, previo esame del merito, non si forma un giudicato implicito, nel senso della infondatezza delle eccezioni preliminari non esaminate, ma solo, eventualmente, un giudicato esplicito relativamente a quelle esaminate e respinte (cfr. Cons. St., sez. IV, 16 maggio 1991, n. 384).

Il controllo di ammissibilità del ricorso in primo grado può essere effettuato d’ufficio in sede di appello, ove il giudice di primo grado non abbia espressamente esaminato e risolto, con esito positivo o negativo, tale questione preliminare. Ove, invece, sul punto vi sia stata pronuncia, l’esame in appello è possibile soltanto in presenza di specifico mezzo di impugnazione (cfr. Cons. St., sez. V, 13 luglio 1994, n. 753), non essendo sufficiente la deduzione con semplice memoria (cfr., con riguardo all’espressa pronuncia di rigetto della eccezione e alla posizione dell’appellato vittorioso, per tutte, Ad. Plen., 21 ottobre 1980, n. 37; Ad. Plen., 22 dicembre 1982, n. 21).

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