interessi diffusi

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clatemp
00mercoledì 9 giugno 2004 16:09
domandina da concorso:

un interesse diffuso è

a) un interesse non tutelato
b) un interesse individuale
c) un interesse legittimo
marco panaro
00mercoledì 9 giugno 2004 16:23
[SM=g27825]

forse a )
cicolex
00mercoledì 9 giugno 2004 16:37
d) un interesse adespoto; cioè non attribuibile a determinati titolari e non può farsi valere, per mancanza del requisito della personalità, da parte dei singoli e pertanto la loro tutela viene rivendicata da associazioni ed enti che agiscono nell'interesse della collettività.

Tradizionalmente si afferma che l'interesse legittimo è un interesse qualificato da una norma e differenziato rispetto ad altri interessi. Il problema della qualificazione e della differenziazione sorge in particolare con riferimento agli interessi diffusi.
Gli interessi diffusi si caratterizzano sotto un duplica profilo: dal punto di vista soggettivo fanno capo ad una pluralità di soggetti, dal punto di vista oggettivo attengono a beni non suscettibili di fruizione differenziata.

Le Associazioni ambientaliste possono far valere gli interessi diffusi per la tutela dei valori ambientali, qualora vi siano disposizioni normative che, a loro salvaguardia, anche indiretta o riflessa, limitino o condizionino il potere di gestione dei beni, con esclusione di tutti i casi in cui i provvedimenti amministrativi rivelino una connotazione esclusivamente urbanistica, essendo diretti soltanto all’utilizzazione del territorio, senza alcuna incidenza su quanto possa ritenersi dotato di riflessi ambientali.
(C.d.S. 11 luglio 2001, n.3878)

[Modificato da cicolex 09/06/2004 16.46]

clatemp
00mercoledì 9 giugno 2004 17:03
quindi cico?
alla luce dell'ultimo intervento dici ancora a)?
clatemp
00mercoledì 9 giugno 2004 17:05
sono il solito sbadato
non era cico che aveva detto a) ma marco!!!

non ci fate caso.

cmq mi interessa capire bene la posizione di tutti e due
cicolex
00mercoledì 9 giugno 2004 17:17
la risposta è D) come Domodossola [SM=g27822]
marco panaro
00mercoledì 9 giugno 2004 17:19
Per le ragioni indicate da Cico, secondo me la risposta è a), se ci si deve attenere ad una delle tre possibilità. Anche se, appunto, esistono delle eccezioni...
Ton2
00mercoledì 9 giugno 2004 17:53
Sarebbero gli interessi di gruppo riconosciuti dalla legge ma azionabili solo dai rappresentanti del gruppo o della collettività.
Al quesito indico la lettera a).
Ton2

[Modificato da Ton2 09/06/2004 17.54]

cicolex
00mercoledì 9 giugno 2004 18:08
Per interesse legittimo si intende la pretesa alla legittimità dell'atto amministrativo, che viene riconosciuta a quel soggetto, CHE SI TROVI RISPETTO ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DISCREZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE IN UNA PARTICOLARE POSIZIONE LEGITTIMANTE.
vedi ad esempio le associazioni ambientaliste...

Se proprio non si può indicare d) siamo sicuri che si tratti di interesse non tutelato???
Io metterei (ma è una forzatura) c)
Ton2
00mercoledì 9 giugno 2004 18:35
Quindi cico,l'interesse legittimo, diversamente dal diritto soggettivo, è protetto solo indirettamente dalla norma la quale stabilisce in via primaria diritti e doveri della pubblica amministrazione nell'ottica dell'interesse pubblico.
Per esempio sullo svolgimento dei concorsi pubblici il privato cittadino escluso da graduatoria dei vincitori può risultare portatore di interesse legittimo ad inoltrare ricorso alle autorità competenti soltanto qualora nello svolgimento del concorso siano state violate norme stabilite per la procedura sui concorsi o mi sbaglio!!!!
Ton2
cicolex
00giovedì 10 giugno 2004 08:17
Non ho capito cosa vuoi dire Ton...
La definizione che ho dato non l'ho coniata io...
Ciao
marco panaro
00giovedì 10 giugno 2004 10:07
Boh, non è chiaro dove volesse andare a parare chi ha formulato il quesito (quello iniziale, riportato da Clatemp).

Giusta anche l'ultima osservazione di Cico, anche se la legittimazione attiva di soggetti rappresentativi di interessi diffusi (associazioni ambientaliste, dei consumatori, sindacati...) mi pare che non sempre venga riconosciuta tanto facilmente (in ambito amministrativo, intendo).
cicolex
00giovedì 10 giugno 2004 10:12
Concordo Marco, infatti l'unica risposta corretta è, a mio avviso, la D)
[SM=g27822]
marco panaro
00giovedì 10 giugno 2004 10:14
Re:

Scritto da: cicolex 10/06/2004 10.12
Concordo Marco, infatti l'unica risposta corretta è, a mio avviso, la D)
[SM=g27822]



e quindi? si fa annullare il concorso? [SM=g27828] [SM=g27829]
cicolex
00giovedì 10 giugno 2004 10:18
Re: Re:

Scritto da: marco panaro 10/06/2004 10.14


e quindi? si fa annullare il concorso? [SM=g27828] [SM=g27829]



interesse legittimo [SM=g27828]
clatemp
00giovedì 10 giugno 2004 13:02
vero!
siccome la mia non era un'ipotesi ma la realtà io ho messo la lettera a) ma credo di aver sbagliato perchè nel momento in cui la norma riconosce ad alcune associazioni la possibilità di "stare in giudizio" vuol dire che ha un interesse legittimo a farlo (anche se lo è ex-lege e non per un interesse proprio dell'associazione cosa che sarebbe nel caso si trattasse di un atto diretto appunto a modificare la situazione patrimoniale dell'associazione)

cmq vi saprò dire dopo la correzione cosa ne pensa la commissione!
marco panaro
00giovedì 10 giugno 2004 14:42
a me cmq, sembra un quesito un po 'ambiguo.

In effetti, in materia di ambiente, sembra essere riconosciuta la legittimazione attiva delle associazioni ambientali. Però, si tratta appunto di un caso specifico.

LA LEGITTIMAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE NEI GIUDIZI IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE

A cura della Dott.ssa Mariagrazia Chianura

Le associazioni ambientaliste riconosciute hanno il potere di intervenire nei giudizi in materia di danno ambientale a seguito della entrata in vigore della legge 349/86. Questa riforma si rese necessaria a seguito del sempre maggiore interesse della società civile nei confronti della tutela dell’ambiente, al quale ha fatto riscontro il proliferare di molte associazioni ambientaliste, alle quali era preclusa la capacità di un intervento reale per la protezione dell’ambiente, in quanto non potevano agire in giudizio. La non legittimità dell’intervento in giudizio veniva fatta risalire alla concezione dell’ambiente come interesse diffuso, per la cui lesione quindi poteva agire solo il privato residente sul posto e che avesse un interesse effettivo e reale. La seguente elaborazione giurisprudenziale ha portato a una nuova concezione del bene ambiente, inteso non solo come realtà naturale, ma anche come ambiente di vita e di lavoro, dal punto di vista della sua salubrità, ma anche puramente estetica e culturale.
A fronte del vuoto costituzionale relativo alla materia dell’ambiente, pertanto, si è fatto riferimento agli artt. 2, 9 e 32 della Costituzione che tutelano i diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, la tutela del paesaggio, nonché la salute come diritto soggettivo e interesse della collettività.

A seguito della evoluzione normativa comunitaria, tale impostazione si è andata raffinando e ancorando anche a principi di carattere generale ormai riconosciuti a livello europeo.

La giurisprudenza amministrativa si è fatta carico di questa evoluzione ammettendo la legittimazione ad agire in giudizio utilizzando i criteri della legittimazione processuale e della vicinitas. Tale secondo criterio fa leva sul legame tra l’associazione ambientalista e l’ambiente sul quale si presume il danno. La partecipazione procedimentale invece determina la possibilità per l’associazione ambientalista, che ha partecipato al procedimento amministrativo, di proseguire l’attività in favore dell’ambiente nel momento eventuale del ricorso avverso il provvedimento conclusivo.

Si è giunti così ad una doppia possibilità di azione: una iniziale, che si concretizza nella possibilità da parte delle sedi locali della associazioni riconosciute a livello nazionale, di iniziare un’azione legale avverso situazioni di danno ambientale; e una fase ulteriore che prevede, al termine del procedimento, la possibilità per le associazioni di cui sopra, di impugnare l’atto.

La norma espressamente riconosce la legittimazione ad agire alle sole associazioni riconosciute ex art. 13, ma non esclude espressamente la legittimazione delle associazioni prive del riconoscimento ministeriale.

Fino ad ora la giurisprudenza maggioritaria si era espressa nel senso di ammettere la legittimazione ad impugnare gli atti amministrativi lesivi dell’ambiente da parte di associazioni nazionali riconosciute, ritenendo anche che esse non siano gravate neanche dall’onere di provare il riconoscimento, in quanto lo stesso viene pubblicato su GU, e nel contempo non riconoscendo la legittimazione ad agire alle associazioni non riconosciute.

Negli anni ’70 la Corte dei Conti stabilì che nel concetto di danno pubblico va ricompresa la lesione degli interessi più generali di natura eminentemente pubblica purchè suscettibili di valutazione economica. Nel definirsi “giudice naturale degli interessi diffusi della collettività” la Corte affermava la propria giurisdizione in materia di danno ambientale, dove per danno ambientale intendiamo, ex art. 18 L. 349/86 “ qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, alterandolo, deteriorandolo, distruggendolo in tutto o in parte”, al contempo obbligando l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

La Legge 349/86 ha introdotto la fattispecie del risarcimento del danno pubblico ambientale secondo una struttura privatistica, collegata alla responsabilità aquiliana.

E’ sempre l’art. 18 della L. 349/86 che individua i soggetti legittimati a promuovere l’azione: “ lo Stato e gli Enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo”. In particolare per quanto riguarda la legittimazione delle associazioni ambientaliste, il quarto comma dell’art. 18 l. cit. ha previsto che le stesse possano sollecitare l’esercizio dell’azione e denunciare i fatti lesivi dell’ambiente cui siano a conoscenza. La ratio di questa previsione legislativa sta nell’aver colto la sempre maggiore attenzione della collettività e quindi anche delle associazioni verso l’ambiente.

Questa legittimazione non significa che tali associazioni acquistino la qualità di danneggiato, ma che le stesse possono intervenire nel giudizio per danno ambientale. Tale previsione ha creato notevoli dispute giurisprudenziali visto che tale previsione può significare per le associazioni ambientaliste il ruolo di meri intervenienti. In tal senso la Cassazione si è espressa affermando che “ in tema di risarcimento del danno derivante dall’alterazione dell’ambiente, le associazioni deputate alla sua tutela e i privati cittadini non sono legittimati alla costituzione di parte civile, che è collegata all’azione risarcitoria, spettante esclusivamente allo stato e agli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Alle menzionate associazioni è attribuita una facoltà di intervento, con poteri considerati identici – per fictio juris – a quelli della parte offesa, al cui consenso è subordinato l’esercizio di intervento stesso, limitato comunque a non più di una di tali organizzazioni”.

Ma l’orientamento oggi prevalente riconosce la legittimazione della associazioni a costituirsi parte civile quando sia stato leso il diritto di personalità dell’associazione in relazione ad un contesto radicato nel territorio.

Questa interpretazione è stata ripresa dalla Suprema Corte nel 1992 che, sull’art. 18 della legge 349/86, ha stabilito che “ il legislatore ha voluto sintetizzare la facoltà delle associazioni ambientaliste d’essere presenti in qualsiasi tipo di giudizio per danno ambientale” (Cass. Pen. 11/04/92 n. 4487), interpretazione ribadita in seguito e oramai divenuta costante.

A questa impostazione va aggiunta l’azione surrogatoria delle associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 9 co. III del D. Lgs. 267/00, per il quale le associazioni di protezione ambientale riconosciute possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti al danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.

Riguardo a questa interpretazione, in senso contrario si è espresso recentemente il Tar Liguria ( Sez. I, sent. N. 354 del 19.03.03) per il quale le associazioni ambientaliste riconosciute possono impugnare provvedimenti che non incidono direttamente sull’ambiente, purchè abbiano riflessi ambientali. Compito del Giudice sarà poi quello di accertare in concreto le fondamenta dell’impugnazione. In particolare in merito alla possibilità di impugnare atti che si assumono illegittimi il Giudice ha stabilito che non solo le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’ambiente ai sensi della L. 349/86 possano intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi; a ciò sono legittimate anche le associazioni che, in base al grado di rappresentatività di interessi collettivi connessi alla tutela dell’ambiente, il Giudice accerti, caso per caso, titolari del potere di rappresentatività ed attività predetti, con riferimento alla rilevanza esterna, da cui è caratterizzata l’azione dell’associazione, e alla continuità dell’attività di tutela dell’ambiente svolta. Spetta quindi al Giudicante la facoltà di ammettere, secondo i criteri della rappresentatività e attività, le associazioni non riconosciute alla impugnazione di atti che si assumono illegittimi.

clatemp
00giovedì 10 giugno 2004 14:55
sono d'accordo
io avevo detto cose simili in modo meno elaborato e circostanziato. Una cosa è certa una risposta secca in una domanda a risposta multipla è veramente cercare guai per una commissione in un argomento del genere.

interesse legittimo comunque letteralmente non vuol dire "parte danneggiata" anche se 99,99 su 100 coincidono. Secondo me vuol dire:
a)interesse= trovare un vantaggio nel...
b) legittimo= (aggettivo dell'interesse) riconosciuto in quanto tale dalla legge o cmq dall'ordinamento nel complesso (e quindi che si può leggere "legittimato a..."
c) (anche se non scritto)...a tutelare nelle sedi legali tale interesse.

letto così (e parliamo anche di associazioni che difendono i consumatori ad es.) l'interesse diffuso diventa legittimo quando una legge riconosce la capacità "processuale" di quelle associazioni

p.s. scusate qualche svarione nella terminologia ma io sono un "economia e commercio" e non un "giurisprudenza"[SM=g27827]
marco panaro
00giovedì 10 giugno 2004 14:56
Consiglio di Stato Sezione VI, del 27 marzo 2003 sentenza n. 1601.

La legittimazione a ricorrere nella materia ambientale per le peculiari caratteristiche del bene protetto, si atteggia in modo particolare: la tutela dell’ambiente infatti, lungi dal costituire un autonomo settore d’intervento dei pubblici poteri, assume il ruolo unificante e finalizzante di distinte tutele giuridiche predisposte a favore dei diversi beni della vita che nell’ambiente si collocano (assumendo un carattere per così dire trasversale rispetto alle ordinarie materie e competenze amministrative, che connotano anche le distinzioni fra Ministeri); l’ambiente inoltre è un bene pubblico che non è suscettibile di appropriazione individuale, indivisibile, non attribuibile, unitario, multiforme e ciò rende problematica la sua tutela a fronte di un sistema giudiziario che non conosce, se non quale eccezione, l’azione popolare, che guarda con sfavore la legittimazione di aggregazioni di individui che si facciano portatori occasionali di interessi esistenti allo stato diffuso.


Ne deriva che il soggetto singolo che intenda insorgere in sede giurisdizionale contro un provvedimento amministrativo esplicante i suoi effetti nell’ambiente in cui vive ha l’obbligo di identificare , innanzitutto, il bene della vita che dalla iniziativa dei pubblici poteri potrebbe essere pregiudicato (il paesaggio, l’acqua, l’aria, il suolo, il proprio terreno) e, successivamente, dimostrare che non si tratta di un bene che pervenga identicamente ed indivisibilmente ad una pluralità più o meno vasta di soggetti, nessuno dei quali ne ha però la totale ed esclusiva disponibilità (la quale costituisce invece il connotato essenziale dell’interesse legittimo), ma che rispetto ad esso egli si trova in una posizione differenziata tale da legittimarlo ad insorgere “uti singulus” a sua difesa (di qui il requisito della finitimità o “vicinitas” in base al quale si è riconosciuta legittimazione ad agire al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni ) (CdS IV 11/4/1991 n.257).


La vicinitas è intesa come finitimità anche se, talvolta, nella giurisprudenza di primo grado, si dà rilievo alla residenza nella località interessata, sia pure nei limiti di una precisa zona (Tar Lombardia Sez. Brescia 5/10/19877 n.681 in un caso in cui si impugnava il rilascio di una concessione edilizia da parte non di vicini ma di soggetti residenti che lamentavano la lesione di valori urbanistici intesi in senso ampio, quali valori inerenti l’ambiente di vita sociale garantiti dalle prescrizioni urbanistiche di zona; Tar Sicilia Sez.II Catania 26/7/1991 n.629 per un caso di degradazione urbanistica di una zona).


Anche il Consiglio ha considerato rilevante quale elemento che possa fondare la legitimatio ad causam il rischio della degradazione urbanistica ed ambientale di una zona ma sempre che il ricorrente riceva un danno o pregiudizio diretto ed attuale dal provvedimento impugnato, a causa del collegamento della sua posizione con lo stato dei luoghi, cosa che non abbisogna di dimostrazioni nel caso di proprietario limitrofo (CdS V 24/10/1980 n.862).


Altre volte la residenza è valorizzata ma solo per i soggetti abitanti nelle “zone limitrofe” (CdS V, 8/2/1997 n.139 in tema di impugnazione di atti autorizzatori di un maggior conferimento di rifiuti in una discarica) o nelle “immediate vicinanze” (CdS V 1/9/1986 n.426 in tema di alterazione ambientale conseguente alla realizzazione di un manufatto autorizzata dal rilascio di concessione edilizia) o che dimostrino un concreto collegamento fra l’interesse di cui sono portatori e l’area oggetto del provvedimento impugnato (non essendo sufficiente l’elemento della residenza o della abituale frequenza con detto territorio cfr. Tar Abruzzo Sez. L’Aquila 14/11/1994 n.780).


La vicinitas quale requisito legittimante all’azione innanzi al giudice amministrativo può anche essere definita come stabile e significativo collegamento – da indagarsi caso per caso - del ricorrente con l’ambiente che si vuole proteggere.


Nel caso di specie l’unico elemento concreto di pregiudizio indicato per concretizzare l’interesse è quello relativo al timore che l’ampliamento della cava determini la sollevazione di polveri calcaree e silicee in tutto il centro abitato di Cercemaggiore.


Non è precisato però da nessuno dei ricorrenti quale sia la concreta posizione delle loro abitazioni, o dei loro luoghi di vita e lavoro rispetto ai nuovi fronti di cava (che sono situati – la circostanza non è contestata – sul versante del Monte Saraceno che non si affaccia sul Comune di Cercemaggiore).


In tale condizione di fatto non si ritiene che possa fondatamente affermarsi la legittimazione ad agire dei ricorrenti in primo grado.
clatemp
00giovedì 10 giugno 2004 15:03
comunista
....ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni...

ma il consiglio di stato si riferisce a te Marco?[SM=g27828] [SM=g27827]
marco panaro
00giovedì 10 giugno 2004 15:06
In sede civilistica:

"La persona offesa dal reato è il soggetto titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale, mentre il danneggiato è chiunque dalla condotta di reato abbia subito un danno; se normalmente le due figure coincidono, può però accadere che il reato offenda interessi la cui lesione non identifica una figura specifica di danneggiato. La legittimazione e l'interesse degli enti esponenziali a costituirsi parte civile sono condizionati dalla titolarità di una pretesa risarcitoria esattamente e rigorosamente individuata, nel senso che occorre che l'interesse leso coincida con un diritto soggettivo dell'ente, assunto nello statuto a ragione della propria esistenza e attività, per modo che tra l'offesa al bene giuridico e la lesione di tale diritto dell'ente vi sia un rapporto di causalità immediato e diretto. Il Movimento Federativo Democratico - tribunale per i diritti del malato è un ente che, per scopi, diffusione e rappresentatività, è divenuto un centro di condensamento dell'interesse diffuso dei cittadini alla sicurezza delle prestazioni sanitarie, venendosi così a creare quella coincidenza tra l'interesse leso dal reato e il diritto soggettivo dell'ente, che legittima la sua costituzione di parte civile per il risarcimento dei danni derivanti da omicidio colposo di pazienti conseguente al difettoso funzionamento di un'apparecchiatura sanitaria." (Trib. Milano, 6-7-1998).

"La libertà sessuale costituisce un fondamentale ed inviolabile diritto della persona umana, costituzionalmente garantito, non solo quale diritto assoluto individuale, ma anche quale interesse diffuso, che è convertibile in interesse collettivo in favore di quegli enti che presentino uno stabile e preciso collegamento con una zona più o meno circoscritta, in cui, a seguito del verificarsi della concreta lesione, l'interesse si radica e si localizza territorialmente (criterio della c.d. "localizzazione territoriale"); a tali enti va riconosciuta l'esponenzialità sostanziale e, quindi, legittimazione processuale; tali caratteri si riscontrano in un "centro delle donne contro la violenza" localizzato in una regione; l'interesse collettivo imputabile all'ente si soggettivizza nell'ente medesimo, quale diritto soggettivo della personalità suo proprio ed esclusivo, la cui lesione determina un danno immediato e diretto del suo patrimonio morale, lesione civilisticamente risarcibile. (Ass. Campobasso, 13 giugno 1989)
marco panaro
00giovedì 10 giugno 2004 15:07
Re: comunista

Scritto da: clatemp 10/06/2004 15.03
....ovvero al comunista che vive e lavora in prossimità della discarica la cui autorizzazione si impugni...

ma il consiglio di stato si riferisce a te Marco?[SM=g27828] [SM=g27827]



[SM=g27827]
cicolex
00giovedì 10 giugno 2004 15:08
Nella Sentenza Consiglio di Stato 27 marzo 2003, n. 1600 si rileva anche:
Interessi diffusi sono anche quelli che, pur essendo caratterizzati dalla simultaneità del loro riferimento a tutti o ad una parte dei componenti di una collettività in concreto sono imputabili a ciascuno di essi. In tal caso l'interesse diffuso può assumere le caratteristiche dell'interesse legittimo ove non si identifichi con gli interessi generali della collettività, ma venga specificamente in evidenza relativamente all'oggetto della tutela giurisdizionale ed in ordine al rapporto fra un cittadino o più cittadini determinati ed un certo bene (CdS Ad. Pen. 19/10/1979 n. 24).
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