Re:
blumare, 24/09/2008 20.23:
Per favore qualcuno può rispondermi? Vorrei indicazioni in merito, o almeno sapere se c'è un sistema per avere un periodo distasi anche non retribuito che mi faccia andare via da quest'incubo quotidiano che non sono più in grado di sostenere.
www.orizzontescuola.it/lalla/content-31.html
Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio:
l'aspettativa per motivi di famiglia continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U., approvato con DPR n. 3 del 10.1.1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata a domanda dal dirigente scolastico al personale docente con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica, sia a quelli con 4 anni di anzianità, sia a quelli sprovvisti, ai docenti assunti con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche. (comma 1 art. 18 CCNL 24.7.2003). Il docente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del DPR n. 297 del 1994 (comma 2 art. 18). Il docente è collocato in aspettativa a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare,nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa (comma 3 art. 18). L'aspettativa per motivi di famiglia legittima l'assenza dal servizio solo quando sia preventivamente accordata, la semplice presentazione della domanda non autorizza il docente ad allontanarsi dal servizio. Il dirigente deve prendere la decisione entro un mese dalla data di presentazione della domanda. Qualora entro tale termine il dirigente non abbia adottato alcun provvedimento positivo, il silenzio non equivale ad accoglimento dell'istanza. Perché si formi il silenzio rifiuto, nei confronti del quale è possibile esperire ricorso avanti al giudice del lavoro, è necessaria la messa in mora dell'amministrazione, mediante diffida a provvedere entro un certo limite, notificata con ufficiale giudiziario. Per l'aspettativa per motivi di studio e di ricerca si richiama la C.M. n. 301 del 1996 con la quale è stato chiarito che nell'espressione motivi di studio e di ricerca deve essere compresa qualunque situazione meritevole di apprezzamento e tutela, in quanto attinente al miglioramento ed ampliamento, anche in relazione all'attività di istituto, della preparazione professionale del docente. L'aspettativa per motivi di famiglia non può avere una durata superiore a 12 mesi se fruita senza soluzione di continuità, se fruita invece, a periodi spezzettati non può superare in ogni caso, nell'arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto dal docente. Nel suddetto periodo tutte le aspettative fruite per motivi di famiglia, studio e ricerca si sommano agli effetti della determinazione della durata massima dell'aspettativa anche se intervallate da un periodo di servizio attivo superiore a 6 mesi. Se alla scadenza del periodo massimo di aspettativa il docente non si presenta in servizio deve essere considerato assente ingiustificato. Il docente che abbia raggiunto i limiti massimi di aspettativa può ottenere per motivi di particolare gravità, un ulteriore periodo di aspettativa, della durata massima di 6 mesi. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione, il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia interrompe l'anzianità di servizio, pertanto non si computa ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza nonché ai fini del compimento del periodo di prova o dell'anno di formazione, della maturazione delle ferie e delle festività soppresse. I periodi di aspettativa per motivi di famiglia se successivi al 31.12.1996 possono essere riscattati ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, a domanda, dagli interessati. Il riscatto dei predetti periodi può essere richiesto nella misura massima di tre anni.