00 06/01/2008 13:26
Se non ho capito male tu risulti OCCUPATA dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre.

Se è così non puoi chiedere la disoccupazione.

Immagino che sarai disocupata nell'estate 2008.
In questo caso a gennaio 2009 potrai chiedere la disoccupazione per l'estate 2008.

La cosa che mi interessa è invece il tuo contratto attuale.
Se la collega che sostituisci risulterà assente domani (e almeno fino al 15 gennaio)tu hai diritto a proseguire la supplenza almeno fino al 15 gennaio e anche al pagamento delle vacanze.

Ti copio il modulo di richiesta che avevo preparato per un'altra collega.


............................

Al Dirigente dell'NOME ISTITUTO

All'ufficio del personale

Roma, 5 dicembre 2008


La sottoscritta NOME COGNOME, nata a XXXXX il XX/XX/XX, in servizio presso questo istituto NOME ISTITUTO in qualità di insegnante supplente (classe di concorso XXXX, ? FASCIA, posizione) dal XX/XX/XX a tutt'oggi e comunque fino all'avente diritto.

Ricorda, al dirigente scolastico prof. XXXXXXX e all'ufficio del personale nella persona del sig. XXXXX, il proprio

diritto ad rimanere in servizio fino al 15 gennaio;


in base all'art. 7 del D.M. del 13 giugno 2007 e alla Circ. n. 163 del 19.12.2007 dell'USP di Roma (allegato1 e 2).

Inoltre, visto l'articolo 40 del CCLN (allegato 3),

pretende la retribuzione dell'intero periodo della sospensione dell'attività didattica dal 22 dicembre fino al 6 gennaio.


In caso di mancato riscontro alla presente, la sottoscritta è pronta a procedere per via legale.

In fede

FIRMA


Allegato 1:

www.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dm130607.shtml

ARTICOLO 7
(Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto).

5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.

Allegato 2:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Ufficio Scolastico Provinciale di Roma
Via Luigi Pianciani, 32 00185 ROMA 067739260J -fax 0677392600

Prot. n. 27624
Circ. n. 163
Roma, 19.12.2007
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado di Roma e Provincia

All’Albo
Sede
e, p. e. Alle OO.SS. Comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO: Pubblicazione graduatorie di Circolo e d’Istituto definitive di II e III fascia personale docente della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di I e II grado e personale educativo-

Si comunica che il giorno 21 c.m. saranno disponibili nella INTRANET- Area Scuola le Graduatorie Definitive di II e III fascia del personale docente della scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo.
Si comunica, altresì, che la data di pubblicazione, unica per tutte le istituzioni scolastiche della provincia, per le graduatorie definitive richiamate in oggetto, è parimenti stabilita al 21 dicembre 2007.
Per detta pubblicazione dovrà provvedersi, ai sensi del D.M. n. 131 del 13 giugno 2007. con contestuale pubblicazione all’Albo di ciascuna scuola interessata dell’atto formale di approvazione delle graduatorie medesime, a firma delle SS.LL.
Si rammenta che, avverso le sopraccitate graduatorie, è esperibile ricorso al T.A.R. Lazio o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Ai fili dell’eventuale avvicendamento dei docenti precedentemente assunti, ed in relazione all’imminente periodo di sospensione delle lezioni ed alla probabile difficoltà nel reperirnento dei supplenti. si fissa la data del 15 gennaio 2008 come termine unico per tutte le scuole per la sostituzione degli stessi. Ai fini delle modalità da seguire per l’attribuzione delle supplenze definitive sui posti già ricoperti a titolo provvisorio in attesa dell’avente titolo, si ritiene utile richiamare alle SS.LL. le note prot. n. 20893 del 31.10.2007 e prot. n. 22759 del 29.11.2007 del M.P.I. pubblicate sulla rete INTRANET.
Si confida nella rigorosa osservanza degli adempimenti sopra descritti e nella consueta e sperimentata collaborazione.

IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Minichiello


Allegato 3:

dal NUOVO CCNL


ART.40 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera durata dell'assenza.

Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.

Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dell'attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell'anzianità di servizio. Nell’ipotesi che il docente completi tutto l’orario settimanale ordinario,ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’art. 2109, comma 1, del codice civile.

[Modificato da donatella_ricalzone 06/01/2008 13:27]