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opere a scomputo oo.uu

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    lillo1
    Post: 3.614
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    Utente Master
    00 27/10/2009 17:45
    mah. io facevo un ragionamento molto terra terra.
    posto che gli oo.uu sono una spesa dovuta, in base a parametri e indici prestabiliti, e non sono negoziabili il privato secondo me non può guadagnarci se scomputa.
    quindi, a mio avviso, se con il ribasso va a spendere meno di quello che avrebbe dovuto pagare di oneri per l'intervento edilizio che va a realizzare, non funziona...

    lillo1
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    Arcam
    Post: 1.007
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Veteran
    00 27/10/2009 19:42
    lillo secondo me hai ragione ,e non c'è nemmeno troppa contraddizione con quanto deciso dal comune di roma ,che in definitiva rimanda a maggiori lavori (che sembrano apparentemente eventuali)che andranno ad assorbire il ribasso.
    Però se gli oneri calcolati dal comune sono 100.000 euro ,il comune deve pretendere ed ottenere lavori a scomputo per tale cifra non c'è dubbio.
    Se c'è un ribasso qualunque esso sia ,deve necessariamente essere speso .
    Il privato non deve conseguire alcun guadagno a scapito della comunità.
    Il ribasso/gara è solo un dato convenzionale che può variare in rapporto alla più o meno accentuata concorrenzialità delle imprese ,cioè è un dato economico che interessa esclusivamente le imprse in funzione dell'aggiudicazione del lavoro .
    Il lavoro però indipendentemente dal ribasso dovrà a parere essere sempre di importo di 100.000 euro.altrimenti si altererebbe il rapporto convenzionale comune privato .
    Inoltre si ammetterebbe uno sconto ( endemico insito nel ribasso ) che favorirebbe illegittimamente il privato .
    ma quanto detto non l'ho visto chiaramente scritto da qualche parte ... [SM=g27819]
    Arcam
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    Michele Dei Cas
    Post: 527
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 28/10/2009 08:42
    Interessante la discussione; però, l'oggetto della discussione è: esecuzione di opere a scomputo degli oneri da versare.
    Incentrare l'attenzione sull'aspetto meramente monetario potrebbe portare a conclusioni contrastanti con la finalità. Esempio di scuola. L'imprenditore edile, che vuole costruire nella zona x, si impegna a realizzare la strada funzionale al collegamento alla viabilità comunale. All'ente pubblico dovrebbe interessare ottenere in cambio la strada fatta a regola d'arte, indipendentemente dal ribasso d'asta (o dal rialzo [SM=g27832]), da "sorprese geologiche" e da perizie suppletive varie. Se no, il rischio potrebbe essere bifronte.
    Si dice: e allora a che pro imporgli l'obbligo dell'evidenza pubblica? La motivazione potrebbe risiedere nel solo rispetto della concorrenza. Ho usato, pour cause, molti condizionali.
    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    Arcam
    Post: 1.009
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Veteran
    00 28/10/2009 11:35
    Corte dei conti sezione regionale di controllo per il veneto adunanza del 30 luglio 2009-
    I ribassi spettano al comune .
    stralci..
    Il comune di richiana rappresenta che le disposizioni del codice non chiariscono se gli eventuali ribassi d'asta conseguitii in sede di gara debbano essere introitati dall'enet oppure spettino al soggetto privato titolare del permesso a costruire.
    a seguito dello scomputo,pertanto l'assunzione delle opere di urbanizzazione da parte del privato titolare del permesso a costruire ,in luogo dell'amministrazione ,che sarebbe tenuta alla realizzazione di tali opere... e per tale via fa si che la realizzazione delle opere di urbanizzazione ,anche quando assunte dal privato,avvenga sempre a carico anche delle finanze pubbliche ,sia pure in modo indiretto.

    il coontributo per il permesso a costruire costituisce un'entrata di integrale spettanza.

    l'esercizio di tale opzione derogatoria da parte del privato ha dunque l'effetto di sollevare il comune in misura corrispondente alle opere assunte dal privato..

    conseguentemente a quanto premesso non può che concludersi per la spettanza al comune dei ribassi d'asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d'sta .
    Invero il ribasso d'asta si traduce in una minore entità del corrispettivo che sarà in concreto corrisposto dal privato per la realizzazione dlle opere rispetto a quello teorico ipotizzato prima della gara ,al quale è stato commisurato lo scomputo iniziale.

    ...determinandosi per tale parte un'ingiustificata decurtazione del contributo per permesso di costruire spettante al comune.
    Del resto ove si seguisse la procedura normale ,sarebbe l'ente a sopportare direttamente gli oneri relativi alle opere di urbanizazione ,beneficiando al tempo stesso e altrettanto direttamente degli eventuali ribassi d'asta .
    al rigurdo non si può ritenere che con l'istituto dello scomputo il legislatore abbia inteso derogare a tali meccanismi attribuendo al privato possibili gudagni derivanti dai ribassi d'asta .

    Inn pratica 100.000 lavoei ribasso 10% = 10.000.
    Se i lavori si concludono con 90.000 euro i restanti 10.000 debbono necessariamente essere introitati dal comune ,che ha determinato iin 100.000 euro gli oneri di urbanizzazione .

    Arcam
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    lillo1
    Post: 3.617
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    Utente Master
    00 28/10/2009 12:46
    non avevo ancora visto il parere della cdconti, ma avevo letto da qualche parte un commento.

    resta de definire se la stessa regola vale quando (dalle mie parti capita spesso, non so altrove come sia...) il computo delle opere da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore è più alto dell'importo degli oneri...

    esempio: oo.uu da pagare 100.000; opere da realizzarsi a cura del privato (da computo metrico) 120.000; ribasso del 10% = 12.000 ... le opere realizzate vanno oltre l'importo degli oneri... in questo caso mi sembra un po' forzato dire che ci devono versare la differenza...

    lillo1
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    Arcam
    Post: 1.010
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    00 28/10/2009 14:55
    scusa lillo ma a parere il comune non potrebbe approvare un progetto per la cui realizzazione è previsto un importo superiore a quello degli oneri di urbanizzazione così come determinati dallo stesso comune .
    Arcam
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    Michele Dei Cas
    Post: 528
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    Utente Senior
    00 29/10/2009 08:56
    Noi l'abbiamo fatto in un paio di casi, sulla base del principio esplicitato dal C.d.s. con sentenza del Consiglio di Stato n. 1209 del 29/9/1999, con la quale lo stesso ha espresso il concetto secondo cui l’articolo 11 della legge n. 10/1977 “non esclude che – per valutazioni di convenienza connesse alla piena disponibilità, in capo al beneficiario, della facoltà accordata dal Legislatore – tra le parti si possa regolare il rapporto anche in termini diversi, limitando, se questo è l’interesse della parte, lo scomputo in termini parziali e non totali, atteso che si verte in tema di diritti disponibili e che il legislatore non ha affatto inteso escludere che la parte promettente possa liberamente assumere impegni patrimoniali più onerosi rispetto a quelli astrattamente previsti dalla legge”.
    Tornando al mio esempio, di qualche post fa; se l'imprenditore edile con gli oneri arriva solo a metà del collegamento, e l'opera non rientrasse fra quelle prioritarie per l'ente..., sarà fortemente incentivato ad assumere (liberamente) l'impegno patrimoniale più oneroso e a realizzare l'intero tratto di strada (che se no, non gli comprano gli appartamenti).
    Riguardo al diverbio in atto fra corte conti di una delle 3 venezie ed autorità (http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/ottobre2009/05102009/031.pdf, http://www.corteconti.it/Cittadini-/Rassegna-S/settembre2009/04092009/013.pdf) io sto, blandamente, con l'Autorità, per i motivi di cui sopra. Con le nuove regole, però, non penso però che ci saranno molti scomputi.

    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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    Arcam
    Post: 1.011
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    Utente Veteran
    00 29/10/2009 19:37
    buono a sapersi dei cas..... [SM=g27823]
    Arcam
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    Arcam
    Post: 1.016
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    00 30/10/2009 15:11
    ulteriore documentazione tratta da ITACA ,a commento della determina dell'A.V.Contratti

    COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E GOVERNO DEL
    TERRITORIO
    della
    CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
    Roma, 18 giugno 2009
    Proposte e osservazioni in merito al documento base dell’Autorità per la vigilanza
    sui contratti pubblici recante
    “Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli
    oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del codice dei contratti”
    1. PREMESSA DI CARATTERE GENERALE
    Le opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, vanno ormai ritenute
    giuridicamente sussumibili nel contesto delle opere pubbliche, attesa la natura
    dell’interesse che mirano a soddisfare nonché la cura dello stesso posta in capo ai
    comuni.
    A ciò va aggiunto che tale qualificazione costituisce un non trascurabile momento di
    tutela e garanzia anche per le posizioni soggettive dei privati che acquistano le unità
    immobiliari alle quali accedono le opere di urbanizzazione: i costi di queste ultime
    infatti, come qualunque costo di produzione di qualunque bene, concorrono a formare il
    prezzo di acquisto delle unità immobiliari medesime, con la conseguenza che il peso
    economico delle opere in parola cede, in definitiva, a carico dei privati acquirenti che
    hanno pertanto sostanziale interesse alla loro corretta realizzazione (è quasi come se
    una parte del prezzo pagato per l’acquisto dell’unità immobiliare avesse una sorta di
    “vincolo di destinazione” alla realizzazione delle opere di urbanizzazione in qualità di
    opera pubblica).
    Per tale loro qualità di opera pubblica, le opere di urbanizzazione, quindi, devono
    essere realizzate secondo le regole dell’evidenza pubblica che possono oggi ritenersi
    poste a presidio di due fondamentali esigenze:
    1) la prima, più remota, riconducibile alle norme di contabilità di stato degli anni venti
    del secolo scorso, è quella di garantire al soggetto pubblico il più ampio
    soddisfacimento dell’interesse pubblico con il minor dispendio di risorse (che conduce,
    in sostanza, al razionale utilizzo delle risorse pubbliche);
    2) la seconda, più recente, di derivazione comunitaria, è quella di rendere al mercato,
    sotto forma di opportunità, le risorse che il sistema economico cede alla finanza
    pubblica per effetto dell’imposizione fiscale.
    2
    Orbene, appare evidente che tale quadro di riferimento va tenuto presente anche
    allorquando le opere in parola - anziché essere realizzate direttamente dall’ente
    pubblico con risorse pubbliche, anche discendenti dal pagamento dei cd. oneri di
    urbanizzazione derivanti dal rilascio dei permessi per costruire - vengono poste in
    essere a cura e spese del titolare del titolo edilizio, a scomputo del pagamento dei
    predetti oneri di urbanizzazione.
    In buona sostanza, il fatto che sul debitore (il titolare del titolo edilizio) gravi una
    obbligazione facoltativa (vale a dire pagare gli oneri di urbanizzazione o farsi carico
    della realizzazione delle relative opere) non muta la natura pubblica dell’interesse del
    creditore (il comune) e conseguentemente dei poteri che quest’ultimo, anche come
    soggetto pubblico, attiva per la cura e la tutela del predetto interesse.
    A valle di questa succinta premessa, che si ritiene debba costituire un punto di
    riferimento costante per ogni successiva considerazione, va osservato che il documento
    base predisposto dall’Autorità di vigilanza fornisce una esaustiva ricostruzione
    dell’istituto in questione evidenziando, al contempo, le criticità riscontrabili in
    occasione dell’interpretazione e dell’applicazione delle relative disposizioni.
    In questa sede si prescinderà pertanto da ogni sforzo ricostruttivo, in quanto
    evidentemente pleonastico, e ci si concentrerà - seguendo la traccia segnata dal predetto
    documento base e mantenendo l’orientamento indicato in premessa - sui singoli profili
    di criticità che vengono in rilievo.
    2. LE OPERE DI URBANIZZAZIONE “A SCOMPUTO” NEL CONTESTO
    ECONOMICO ATTUALE.
    Premesso che la disciplina delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione va
    ormai rinvenuta nel codice dei contratti pubblici e che, conseguentemente,
    l’affidamento diretto al soggetto titolare del titolo abilitativo è definitivamente
    tramontato, va osservato che l’istituto dello “scomputo”, in base al quale il titolare di
    un titolo abilitativo edilizio può assumere il processo realizzativo delle opere di
    urbanizzazione connesse all’intervento assentito, scomputandone parzialmente o
    totalmente il costo dall’importo dovuto a titolo di contributo per gli oneri di
    urbanizzazione, assume un significato sempre più cruciale nel settore dei lavori
    pubblici e per lo sviluppo dell’edilizia.
    Il ricorso allo “scomputo” consente difatti ai comuni di conseguire in tempi coerenti
    con la tempistica di realizzazione degli interventi oggetto del titolo abilitativo le
    urbanizzazioni necessarie al territorio, allocando al contempo in capo al privato il
    rischio economico correlato alla realizzazione dell’intervento.
    Per altro verso, occorre anche riconoscere al mercato delle opere pubbliche, in larga
    parte rappresentato da opere di urbanizzazione primaria e secondaria, un ruolo trainante
    per stimolare la ripresa economica, in particolare in condizioni congiunturali
    sfavorevoli, come la crisi dirompente che a tutt’oggi interessa l’economia globale.
    3
    In questo scenario, diviene indispensabile disporre di regole chiare, di agevole lettura
    ed applicazione, allo scopo di assicurare il corretto funzionamento di questo complesso
    sistema caratterizzato dall’integrazione tra normativa urbanistico-edilizia e normativa
    dei contratti pubblici garantendo, nel rispetto del principio comunitario, sia la tutela
    della concorrenza che la trasparenza, la tutela dei lavoratori e la loro sicurezza. E’
    sintomatico di tale esigenza l’esistenza di numerosi interventi di indirizzo a livello
    territoriale.
    3. OSSERVAZIONI E PROPOSTE
    Pur apprezzando l’iniziativa dell’Autorità, evidentemente intesa a colmare un vuoto
    normativo, non va sottaciuta la necessità di un urgente intervento normativo, sia di fonte
    primaria che secondaria, che rechi una disciplina chiara ed univoca nella materia de qua
    nel rispetto delle competenze statali e regionali in materia.
    Ciò premesso, si sottolinea che, in via generale, le osservazioni e le proposte che
    seguono evidenziano solo gli aspetti divergenti rispetto alla prospettazione
    dell’Autorità.
    Le fattispecie ipotizzate risultano le seguenti:
    •il privato titolare del permesso di costruire bandisce la gara per la realizzazione
    delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
    •il comune acquisisce dal privato titolare del permesso di costruire il progetto
    preliminare e bandisce la gara per la realizzazione delle opere a scomputo degli
    oneri di urbanizzazione.
    3.A. Il privato titolare del permesso di costruire bandisce la gara per la
    realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
    Come osservazione di carattere generale, si evidenzia che un aspetto critico, deriva dal
    fatto che la materia dello scomputo è regolata al contempo da norme urbanistico-edilizie
    e dalla legislazione sui contratti pubblici.
    A tale riguardo, infatti, mentre la disciplina della gara appartiene alla competenza
    legislativa esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, sicché
    è senza dubbio corretta l’uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale, i profili
    urbanistico-edilizi, riconducibili alla materia di potestà legislativa concorrente “governo
    del territorio”, ricadono nel campo di applicazione sia della legislazione statale (D.P.R.
    380/2001 e L. 1150/1942), limitatamente ai principi fondamentali della materia, sia
    della legislazione regionale, per gli aspetti attuativi.
    Ne deriva la vigenza di una pluralità di leggi regionali che disciplinano legittimamente
    in modo differente e con diversa terminologia, la materia urbanistico- edilizia e, in
    particolare, gli istituti che costituiscono il presupposto per l’applicazione delle norme
    del codice dei contratti pubblici sulle opere da realizzare a scomputo degli oneri di
    urbanizzazione.
    4
    Non si ritiene pertanto pertinente, il richiamo fatto in via esclusiva dall’Autorità, alla
    sola normativa urbanistico-edilizia statale, senza tenere conto della legislazione
    regionale. Appare pertanto necessaria una precisazione al riguardo.
    In via preliminare si condivide l’orientamento secondo cui dal combinato disposto degli
    articoli 32, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 163 del 2006 e 16 del d.P.R. n.
    380 del 2001 discende la configurabilità del soggetto titolare del permesso di costruire
    quale stazione appaltante.
    Il privato, quindi, attraverso lo strumento della cd. convenzione urbanistica, che
    definisce oneri ed opere da realizzare, assume al riguardo ogni rischio, anche
    economico.
    Tuttavia, sulla base dei principi evidenziati in premessa - che pongono al centro la
    natura pubblica delle opere di urbanizzazione, comunque realizzate, e dei connessi
    interessi -, si ritiene che il predetto disposto normativo costituisca il fondamento
    giuridico di una fattispecie di delega di poteri.
    In buona sostanza:
    1) il momento amministrativo che attua la predetta previsione normativa va individuato
    nella convenzione urbanistica;
    2) ciò che costituisce oggetto della delega non è la titolarità della posizione di stazione
    appaltante bensì il mero esercizio dei poteri ad essa connessi;
    3) conseguentemente, il privato è assoggettato alle stesse regole alle quali sarebbe
    assoggettato il comune se esercitasse direttamente i poteri di stazione appaltante, salvo
    le deroghe espressamente previste dal codice dei contratti pubblici nel caso di specie;
    4) conseguentemente, il comune ha nei confronti del privato che esercita il potere di
    stazione appaltante:
    •il potere di impartire direttive circa gli atti e le procedure da compiere;
    •il potere di sostituzione in caso di inerzia;
    •il potere di annullamento in sede di autotutela di atti illegittimamente posti in
    essere, ex articolo 21-nonies, e di revoca nei casi previsti dall’articolo 21-
    quinquies della legge n. 241 del 1990;
    •il potere di revoca dell’esercizio dei poteri attribuiti;
    5) conseguentemente, il comune ha, con le connesse responsabilità, un penetrante potere
    di intervento sull’intero operato del privato sino al momento dell’acquisizione delle
    opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune stesso;
    6) il privato risponde del suo cattivo operato.
    5
    Nel quadro testé delineato si definisce con chiarezza la differenza tra il ruolo di soggetto
    agente (il privato titolare del permesso di costruire) ed il ruolo di soggetto
    controllore/interveniente (il comune).
    In questa ottica sembra pertanto corretto ritenere che la figura chiamata ad esercitare i
    poteri posti in capo al comune non sia necessariamente il R.U.P.. Infatti, prevedere la
    figura del R.U.P. come necessaria, da un lato, tradirebbe la bipartizione sopra delineata
    (soggetto agente - soggetto controllore/interveniente), con conseguente incoerenza della
    ricostruzione; dall’altro, farebbe venir meno la ragion d’essere della previsione
    normativa che contempla l’alternativa tra procedura a cura del comune e procedura a
    cura del soggetto privato titolare del permesso di costruire.
    A tale riguardo, sembra invece corretto ricondurre l’esercizio dei predetti poteri
    comunali all’autonomia organizzativa dei singoli enti (ad esempio attraverso la nomina
    di un commissario, o di responsabile del procedimento ex legge 241 del 1990 etc.),
    secondo i rispettivi ordinamenti, salva la competenza legislativa regionale nel rispetto
    dell’articolo 117 della Costituzione.
    Coerentemente con quanto fin qui sostenuto, si ritiene altresì che il soggetto privato
    titolare del permesso di costruire, dopo aver proceduto alla scelta del contraente
    secondo le regole del codice dei contratti pubblici, proceda alla stipulazione del
    contratto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
    A tale riguardo, va tuttavia ribadito che – proprio per effetto della distinzione
    evidenziata supra tra titolarità e potere – il comune resta, come precisato in premessa,
    titolare del connesso interesse pubblico.
    Ciò conduce ad inquadrare il contratto concluso dal privato (stipulante) con
    l’appaltatore (promittente) come contratto a favore di terzo (il comune).
    Lo stipulante infatti – tenuto, come evidenziato in premessa, all’adempimento
    dell’obbligazione facoltativa nei confronti del comune – ha interesse alla conclusione
    del contratto in questione per effetto della sua posizione debitoria e il comune, dal canto
    suo, ha interesse diretto alla corretta esecuzione del contratto medesimo (a tacer d’altro,
    infatti, le opere di urbanizzazione sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune
    che dovrà poi gestirle).
    Conseguentemente, anche nella fase della stipulazione e dell’esecuzione del contratto il
    comune conserva i penetranti poteri ai quali si è fatto cenno che, nel momento in esame,
    si sostanziano almeno nella:
    previsione di idonee garanzie finanziarie da prestarsi attraverso apposita
    fidejussione o polizza assicurativa a garanzia della buona esecuzione delle
    opere;
    previsione che il collaudo da parte del comune venga effettuato in corso d’opera;
    applicazione della disciplina delle varianti in corso d’opera.
    3.A.1 - Il riferimento alla soglia comunitaria
    6
    Nel determinare le modalità di verifica del raggiungimento o meno della “soglia
    comunitaria”, da cui dipende l’individuazione della procedura di scelta dell’esecutore
    dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione [ex art. 32, comma 1, lett. g) per i
    contratti di rilevanza comunitaria ed ex art. 122, comma 8, per i contratti sotto soglia],
    l’Autorità di vigilanza si attiene al principio sancito nella sentenza della Corte di
    Giustizia 21 febbraio 2008, causa C-412/04. Nello specifico, secondo il giudice
    comunitario, è necessario considerare il valore complessivo dell’intervento di
    urbanizzazione, e non singolarmente il valore di ciascuna opera di urbanizzazione
    contemplata dal medesimo piano urbanistico e dalla conseguente, unitaria, convenzione.
    Ciò non toglie che possano essere effettuati affidamenti distinti (ad esempio
    distinguendo tra opere di urbanizzazione primaria ed opere di urbanizzazione
    secondaria), purché il valore complessivo delle opere oggetto di autonomi appalti sia
    considerato unitariamente al fine di valutare il raggiungimento o meno della “soglia
    comunitaria” e, conseguentemente, di individuare la disciplina applicabile a ciascun
    affidamento.
    Giova peraltro ricordare come il principio in questione costituisca esplicitazione, con
    riferimento alla fattispecie delle opere a scomputo, della regola generale di cui all’art.
    29, comma 7, del codice dei contratti (che riproduce negli esatti termini quanto stabilito
    dall’art. 9 della Direttiva 2004/18/CE) in punto di calcolo del valore stimato dei
    contratti pubblici in caso di appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti. Ai
    sensi della lett. b) dell’art. 29, comma 7, testè richiamato, difatti, “quando il valore
    cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28, le norme dettate
    per i contratti di rilevanza comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun
    lotto”.
    Va per altro verso rammentato altresì che la norma codicistica introduce, a
    temperamento di questa rigida regola di calcolo dell’importo stimato, una precisa
    deroga, ammessa entro precisi limiti di importo, laddove statuisce che “le stazioni
    appaltanti possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato
    al netto dell'IVA sia inferiore …. a un milione di euro per i lavori, purché il valore
    cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti” [art. 29,
    comma 7, lett. c), D.Lgs. 163/2006].
    Si ritiene pertanto opportuno precisare che, nel caso di ricorso a singoli affidamenti
    delle opere di urbanizzazione complessivamente previste nella convenzione, trova
    applicazione la deroga di cui al richiamato art. 29 del codice dei contratti pubblici, ivi
    compresa la deroga di cui al richiamato comma 7 lettera c) dello stesso.
    3.B. Il comune acquisisce dal privato titolare del permesso di costruire il progetto
    preliminare e bandisce la gara per la realizzazione delle opere a scomputo degli
    oneri di urbanizzazione.
    In relazione alla questione dell’individuazione – tra il comune ed il privato titolare del
    permesso di costruire – del soggetto che stipula il contratto a valle della gara espletata
    7
    dal comune, si ritiene preferibile l’orientamento secondo cui la posizione di parte
    contrattuale sia ricoperta dal privato.
    Quanto innanzi per le seguenti ragioni:
    •il comune deve solo provvedere alla scelta del contraente, nel rispetto delle
    regole dell’evidenza pubblica, ma non deve assumere il rischio dell’operazione
    economica (si pensi al caso del fallimento dell’impresa appaltatrice) che deve
    rimanere in capo al privato titolare del permesso di costruire. Quest’ultimo si
    libera solo con la corretta realizzazione delle opere e con la loro acquisizione al
    patrimonio indisponibile del comune;
    •se il comune assumesse il ruolo di parte, risulterebbe meno netta, e quindi meno
    sensata, la distinzione tra opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione e
    pagamento diretto di questi ultimi;
    •restano ferme le considerazioni esposte sopra in ordine alla qualificabilità del
    contratto come contratto a favore di terzo e quindi sull’interesse del comune alla
    prestazione, sui poteri penetranti del comune sull’esecuzione del contratto e
    sull’interesse del privato stipulante.
    3.C – Le opere di urbanizzazione di importo inferiore alla soglia comunitaria.
    Appare preferibile il primo degli orientamenti prospettati dall’Autorità, vale a dire
    quello secondo cui, per effetto dell’articolo 122, comma 8 del codice dei contratti
    pubblici, vada applicato l’articolo 57, comma 6 del medesimo codice, in materia di
    procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in entrambe le
    fattispecie trattate supra sub 3.A) e 3.B).
    Quanto innanzi in ragione della assorbente considerazione secondo cui l’articolo 32,
    comma 1, lettera g) – cui l’articolo 122, comma 8 rinvia – contempla espressamente
    proprio il caso della gara espletata dal comune.
    3.D – Progettazione.
    Trattandosi di opere pubbliche, sebbene realizzate a scomputo degli oneri dovuti, le
    stesse, così come previsto per tutte le tipologie di affidamento previste dal codice dei
    contratti pubblici, devono essere progettate da soggetti qualificati, sviluppate secondo i
    tre livelli previsti dall’articolo 93 del codice medesimo, verificati dal comune.
    3.E – Adempimenti nei confronti dell’Osservatorio dei contratti pubblici.
    Si evidenzia la circostanza che sino ad ora, anche a seguito del convincimento che le
    opere realizzate a scomputo non fossero di fatto opere pubbliche, le informazioni
    riguardanti le stesse non siano mai state oggetto di comunicazioni all’Osservatorio così
    8
    come e obbligatorio per tutti i contratti di opere pubbliche e ora esteso ai servizi e
    forniture anche in ottemperanza alle normative regionali vigenti in materia. Detta
    circostanza ha di fatto sottratto alla rilevazione una notevole quantità di contratti per un
    volume economico significativo (si potrebbe ipotizzare quasi il cinquanta per cento
    dell’intero quantitativo delle opere ascrivibili ai comuni) sia per la fase programmatoria
    che per la fase attuativa. Detta circostanza oltre a creare situazioni di disomogeneità
    delle rilevazioni potrebbe di fatto minare le attività proprie dell’Autorità tra le quali la
    relazione al parlamento e la vigilanza sul mercato delle imprese oltre all’eventuale
    evasione contributiva.
    La mancata rilevazione delle opere pubbliche realizzate a scomputo è pregiudizievole
    per le politiche territoriali e le valutazioni socio-economiche nonché di vigilanza e
    controllo operata dagli organi competenti in materia di sicurezza del lavoro e
    infiltrazione della delinquenza organizzata, attività spesso promosse e coordinate dalle
    Regioni territorialmente competenti.
    Si ritiene opportuno cogliere l’occasione della volontà espressa dall’Autorità di
    adottare un atto a carattere generale sulla materia, che lo stesso indichi chiaramente
    l’obbligo di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio e gli eventuali ulteriori
    adempimenti, dato atto che detto obbligo è riferito alle comunicazioni agli osservatori
    regionali in quanto opere di interesse regionale.
    [SM=g27834]
    Arcam
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    marco panaro
    Post: 12.513
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Gold
    00 31/10/2009 01:02
    Troppo lungo [SM=g27828]
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    Arcam
    Post: 1.017
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Veteran
    00 31/10/2009 09:42
    Concordo ...una piccola verità ... nenche io l'ho letto [SM=g27828]
    non posso pretendere che altri lo facciano [SM=g27823]
    Arcam
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    lillo1
    Post: 3.626
    Registrato il: 25/07/2003
    Utente Master
    00 04/11/2009 12:24
    Re:
    Arcam, 28/10/2009 14.55:

    scusa lillo ma a parere il comune non potrebbe approvare un progetto per la cui realizzazione è previsto un importo superiore a quello degli oneri di urbanizzazione così come determinati dallo stesso comune .




    concordo con michele, anche se non conoscevo la sentenda del cds da lui citata. per quella che è la mia esperienza, cmq, il fatto che il soggetto attuatore si accolli più lavori dell'importo degli oneri da scomputare è praticamente la regola. soprattutto quando si parla di interventi edilizi importanti, o in aree artigianali o in zone edificabili di nuovo impianto. nella maggior parte dei casi, si tratta di aree previste dai prgc come edificabili, ma prive di tutta o buona parte delle opere di urbanizzazione primaria. se il privato è interessato a partire con l'investimento, non aspetta certo che il comune si decida ad arrivare li con l'urbanizzazione, e quindi si fa i suoi conti e decide quale parte di costi aggiuntivi sobbarcarsi. e da li si comincia a trattare (ho visto pec in cui a fronte di consistenti interventi di urbanizzazione da parte del soggetto attuatore, si è consentito lo scomputo pure della secondaria e - sic! - del costo di costruzione...)
    non è certo una meraviglia, ma qui funziona così, a parte qualche rarissimo caso (per le aree artigianali ed industriali) dove sono stati fatti dei piani particolareggiati ad iniziativa pubblica (che peraltro hanno avuto degli iter mastodontici, e dei tempi di realizzazione biblici, con risultati del tutto discutibili sia dal punto di vista estetico che funzionale). d'altronde, nessun comune oggi (neanche ieri, direi, ma oggi meno che mai) si mette a fare fognature e reti di metano che non allacciano nessuno e non si sa quando saranno utili a qualcuno, o strade che non portano in nessun posto, in previsione che prima o poi qualcuno si decida a costruire ...


    [Modificato da lillo1 04/11/2009 12:25]
    lillo1
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    Arcam
    Post: 1.020
    Registrato il: 24/06/2003
    Utente Veteran
    00 06/11/2009 19:59
    Lillo hai perfettamente ragione (ergo io ho torto )
    E' noto che non lavoro in un comune ,quindi ogni tanto una cappellata la prendo. [SM=g27832]
    Una situazione concreta ,che conferma quanto da te riportato.
    Costruzione di cooperative in corso , strada di accesso comunale non adeguata in quanto ci passano a stento due macchine(attualmente la strada serve altro grosso complesso immobiliare con villini a schiera).
    L'impresa a scomputo degli oneri si è impegnata ad allargare la sede stradale e realizzare un marciapiede su uno solo dei due lati .
    Parlando con il tecnico comunale mi ha detto che la previsione di rallargamento stradale (in relazione ai costi di urbanizzazione ) era più corta di circa 25 ml,che invece l'impresa si è comunque impegnata a realizzare gartis et amor dei.
    Inoltre c'è stata anche pubblicità positiva sulla stampa locale con tanto di nome dell'impresa che sta realizzando l'opera.
    pubblicità ...pubblicità .. l'anima del commercio [SM=g27823]
    Arcam
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    Michele Dei Cas
    Post: 687
    Registrato il: 23/03/2007
    Utente Senior
    00 02/09/2010 17:45
    Re:
    Arcam, 28/10/2009 11.35:

    Corte dei conti sezione regionale di controllo per il veneto adunanza del 30 luglio 2009-
    I ribassi spettano al comune .



    La corte veneta fa (almeno in parte) marcia indietro:

    Corte dei conti, Veneto, sez. controllo, parere 27 luglio 2010, n. 94: nelle opere di urbanizzazione a scomputo realizzate (rectius: appaltate) da privati il ribasso di gara spetta al privato stesso qualora il valore delle stesse opere, al netto del ribasso, sia superiore agli oneri di urbanizzazione ordinari.
    "RItiene quindi la Sezione che di fronte ad una operazione di più ampio respiro, nella quale l’onere assunto dal privato per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria superi (e non risulti quindi con essi in posizione di corrispettività) gli oneri di urbanizzazione, occorre procedere ad una valutazione globale della fattispecie, di modo che l’eventuale ribasso d’asta potrà competere al privato (in applicazione, anche in tal caso, ma in senso inverso, del criterio del “giusto prezzo”) purché, come suggerito dallo stesso Comune richiedente, in casi limite, il ribasso d’asta (*) non scenda sotto i valori tabellari degli oneri dovuti.
    (*) invece di “il ribasso d’asta” leggasi “l’importo delle opere al netto del ribasso d’asta”.

    le correzioni sono di Bosetti: http://www.bosettiegatti.com/novita/2010_oouu.pdf

    *******

    "E' un mondo difficile - è vita intensa - felicità a momenti e futuro incerto" (T. Carotone)
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